Giurisprudenza

Causa incidente stradale con alito vinoso: assolto per mancanza di un valido alcoltest

Pubblicato da Andreas Tscholl

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha nuovamente confermato l'orientamento consolidato per cui, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di valido accertamento tecnico circa l'effettivo tasso alcolemico presente nel sangue della persona al momento della condotta di guida, può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie amministrativa contemplata alla lett. a) dell'art 186 comma II del C.d.s., imponendosi per le ipotesi di rilievo penale, di cui alle lett. b) e c), la verifica tecnica dell'effettivo livello di alcool al momento della guida.

 

Corte di Cassazione, Sez. 4 Penale, sentenza n. 4068/2021

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udienza: 11/12/2020

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la declaratoria di responsabilità di LD in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2,

lett. c), 2-bis, cod. strada (fatto del 16.9.2015).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per avere ritenuto inutilizzabile l'accertamento ematologico e avere, di contro, ritenuto provato il tasso alcolemico previsto dalla

fattispecie di cui alla lett. c) dell'art. 186 cod. strada, in violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio e senza adeguatamente motivare sul punto. A tal fine, non possono essere ritenuti esaustivi i riferimenti alla dinamica del sinistro, all'effettuazione del pretest, alla sintomatologia e alla consulenza alcoologica, che non appaiono dimostrativi del sicuro superamento del tasso alcolemico di 1,5 gli.

II) Vizio di motivazione, per l'impossibilità di determinare l'entità del tasso alcolemico in assenza di alcooltest o di prova ematica, con la conseguenza che il principio "in dubio pro reo" consentirebbe solo di ritenere la sussistenza dell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 186 cod. strada, penalmente irrilevante. 

II) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nonostante l'avvenuto risarcimento documentato dalla visura "tracking" del sinistro del 16.9.2015.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. I primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti del terzo.

5. Si ritiene di dare continuità al condivisibile principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell'effettivo livello di alcool (Sez. 4, n. 15705 del 20102/2015, Pellegrino, Rv. 26314501).

Se è pur vero che l'esame strumentale non costituisce una prova legale, è anche vero che l'orientamento che ritiene dimostrabile il tasso alcolemico con altri elementi indiziari richiede quantomeno una valida misurazione alcolimetrica (cfr. Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv. 27667401), ovvero una circostanziata valutazione medica in ordine allo stato di intossicazione da alcool del conducente (cfr. Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 27636801); in ogni caso è sempre necessaria una puntuale e rigorosa motivazione in ordine al superamento "al di là di ogni ragionevole dubbio" del valore-soglia penalmente rilevante, in relazione al reato di cui all'art. 186 cod. strada.

6. Per contro, nel caso in disamina il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento (in ordine alla sussistenza di un tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l) essenzialmente sul valore rilevato (1,86 g/l) nel c.d. "pretest" effettuato con strumento portatile. Tale misurazione, tuttavia, non può essere considerata affidabile e, soprattutto, non può costituire fonte di prova per l'accertamento tecnico del tasso alcolemico nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo stata effettuata con uno strumento che serve solo a rendere legittimo il successivo accertamento da svolgere obbligatoriamente mediante macchinario etilometrico omologato. Ne discende che i restanti elementi (alitosi alcolica, stato di sopore, equilibrio precario ecc.) valorizzati dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata sono, in realtà, di per sé insufficienti per affermare con ragionevole certezza il superamento della soglia di 1,5 g/I (ma anche quella di 0,8 g/l); né la motivazione fornisce adeguata dimostrazione di ciò, limitandosi a descrivere la gravità dei sintomi o del sinistro, in assenza di un sicuro riscontro tecnico in ordine alla percentuale di concentrazione di alcool contenuta nel sangue della D al momento del fatto.

7. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per assenza di prova certa in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 

15 mar 2021
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